Care Colleghe e Colleghi,
la presente per aggiornarVi sugli esiti delle nostre interlocuzioni nell'ambito del Tavolo tecnico con l'Agenzia delle entrate relative al visto di conformità, alla trasmissione delle dichiarazioni, nonché sull’attività che abbiamo svolto relativamente all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000.
1. Visto di conformità
Sul punto, l’Agenzia delle entrate – come già segnalato nella precedente mail del 20 dicembre 2019 – ha avviato nuovi controlli in merito alla legittimità del rilascio del visto di conformità e alle modalità di trasmissione della dichiarazioni vistata, in particolare nelle ipotesi in cui il professionista si avvalga per quest’ultimo adempimento di società di servizi contabili, società tra professionisti o associazioni professionali dallo stesso partecipate. Abbiamo già ricordato l’Informativa del CNDCEC n. 70 del 19 luglio 2019 in cui sono state fornite indicazioni in merito ai nuovi controlli automatici dell’Agenzia nelle ipotesi la dichiarazione vistata sia trasmessa da altra persona fisica e sono state riepilogate le casistiche in cui il visto di conformità deve ritenersi validamente apposto.
Abbiamo altresì ricordato che, grazie alle nostre sollecitazioni sulla necessità di salvaguardare i comportamenti in buona fede dei professionisti non in linea con le predette istruzioni, l’Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 che, nel riepilogare la disciplina in materia, ha infine precisato che “Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione …“”.
L’indicazione di prassi amministrativa renderà pertanto più agevole ai professionisti che abbiano rilasciato, in passato, il visto di conformità senza verificare i prescritti criteri di “connessione” con il soggetto che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione, di invocare la richiamata causa di non punibilità al cospetto di condotte pregresse assunte in buona fede e sostanzialmente corrette, in modo da evitare l’irrogazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità.
Al fine di individuare, con riferimento ai visti rilasciati antecedentemente alla pubblicazione della richiamata risoluzione n. 99/E, le condotte del professionista che devono ritenersi tenute in buona fede e dunque non punibili in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, abbiamo sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate le seguenti casistiche:
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il professionista abilitato che ha apposto il visto, pur non partecipando alla società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale (soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1999) che ha trasmesso la dichiarazione, rivestiva comunque la qualifica di rappresentante legale di quest’ultimo soggetto;
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il professionista abilitato che ha apposto il visto, pur non partecipando alla società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale che ha trasmesso la dichiarazione, rivestiva comunque la qualifica di collaboratore o dipendente di quest’ultimo soggetto in base a contratto con decorrenza anteriore all’apposizione del visto di conformità;
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il professionista abilitato che ha apposto il visto era socio o associato della società semplice o dell’associazione costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni che ha trasmesso la dichiarazione, ma i soci o associati di quest’ultima erano costituiti per più della metà da soggetti iscritti nell’albo degli avvocati;
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il professionista abilitato ha apposto il visto senza essere titolare di autonoma partita IVA, essendo associato di un’associazione professionale di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1999, e si è avvalso per la trasmissione della dichiarazione vistata della società di servizi contabili di cui alla lettera b) del citato articolo 1, comma 1, di cui lo stesso professionista era socio, ma di cui non era socia la predetta associazione professionale.
Come comportamento tenuto in buona fede e quindi non punibile abbiamo altresì segnalato il caso in cui il professionista che ha apposto il visto dimostri, anche successivamente alla emanazione alla risoluzione n. 99/E/2019, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, compresa la copertura continuativa della polizza assicurativa.
A fronte di tali segnalazioni, l’Agenzia delle entrate ci ha riferito che sta valutando l’opportunità di emanare una apposita Comunicazione di servizio, ad uso interno, al fine di assicurare una uniformità di trattamento nell’attività di controllo da parte degli Uffici competenti per territorio.
2. Predisposizione e trasmissione della dichiarazione corredata da visto di conformità
Al riguardo, la citata risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, dopo aver riepilogato le disposizioni che disciplinano la materia, ha affermato che “Dalle richiamate disposizioni normative risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione”.
Tale affermazione desta perplessità alla luce dell’articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, richiamato dalla stessa risoluzione n. 99/E, secondo cui “1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.
È pertanto evidente che il professionista che appone il visto di conformità sulla dichiarazione può trasmettere quest’ultima, eventualmente anche tramite i soggetti collettivi individuati nell’articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 2019, indicando nel riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni, il codice “1” nella casella relativa al “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, al fine di segnalare che la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, avendo cura tuttavia di rispettare la condizione che tale attività sia effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, abbiamo formulato all’Agenzia delle entrate un quesito su tale specifico aspetto che si auspica possa trovare risposta nel più breve tempo possibile, considerato l’approssimarsi del termine iniziale per la trasmissione delle dichiarazioni IVA 2020.
3. Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020
Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica che abbiamo inviato all’Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.
Sotto il profilo più eminentemente “politico”, siamo costantemente in contatto con gli esponenti di Governo e Parlamento al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca, in sede di prassi amministrativa, la predetta soluzione interpretativa.
Al medesimo fine, abbiamo inoltre promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze: la n. 5/03395 e la n. 5/03396 presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall’on.le Trano (M5S) e dall’on.le Centemero (L-Sp). Un’analoga interrogazione a risposta immediata sarà presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell’on.le De Bertoldi (FdI).
Qualora l’auspicata interpretazione non dovesse prevalere in via amministrativa, abbiamo già predisposto gli emendamenti per favorire un intervento normativo in tal senso.
4. Documento “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo”
Vi comunico infine che il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato, il 17 gennaio u.s., il Documento in oggetto allegato che illustra le novità recate dall’articolo 12-octies del D.L. 34/2019 (cit. “Decreto Crescita”) relative alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, con il quale è stata estesa a tutti i registri la deroga all’obbligo di stampa degli stessi già prevista con riferimento ai soli registri IVA (v. nuovo comma 4-quater dell’articolo 7 D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489). Si segnala che la novità normativa deriva da una nostra richiesta espressa in sede di audizione parlamentare sul D.L. 34/2019.
La prossima riunione dei referenti fiscali regionali, sarà il prossimo19 febbraio e sarà mia cura tenervi informati, qualora ci siano delle novità sostanziali
Cordialmente,
Il Presidente
A L L E G A T I:
- 17.01.2020_Nuove deroghe obbligo stampa registri contabili e modalità assolvimento imposta di bollo
- CNDCEC_Decorrenza nuova causa di esclusione dal regime forfetario
- Interrogazione parlamentare_Centemero su forfetari
- Interrogaz parlamentare_Trano su forfetari